Rc Auto: che cos’è il risarcimento del terzo trasportato?

Rc Auto, risarcimento terzo trasportato
Smartworld

Nel contratto di assicurazione auto si parla anche del risarcimento danni del terzo trasportato: di che cosa si tratta e come funziona

In caso di incidente stradale, anche il terzo trasportato (e quindi il passeggero) purtroppo può subire dei danni. Per questo motivo è prevista una regolamentazione che consente a questi soggetti di ottenere il risarcimento da parte dell’assicurazione in modo più semplice e rapido. Vediamo di che cosa si tratta.

Che cosa dice il Codice delle Assicurazioni Private

L’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private D.lgs. n. 209/2005 detta quanto segue: “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge […] a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

Ricordiamo che il terzo trasportato è il passeggero a bordo di un veicolo coinvolto nel sinistro, che riporta danni o lesioni.

Risarcimento dei danni: come funziona

Secondo il Codice delle Assicurazioni Private il terzo trasportato può chiedere il risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice del veicolo su cui si trovava come passeggero nel momento dell’impatto. Il vantaggio è che non deve provare la colpa e può agire a prescindere dalla dinamica dell’incidente, dall’accertamento delle cause e dalle responsabilità dei soggetti coinvolti.

L’onere della prova del terzo trasportato può quindi essere definito semplificato. Il soggetto coinvolto deve solo provare che era a bordo del veicolo e di aver subito dei danni. La norma nasce con l’intento di tutelare il terzo trasportato, soggetto debole, con l’applicazione del principio solidaristico.

I limiti al risarcimento

Possono sussistere delle limitazioni alla possibilità per il terzo trasportato di chiedere l’integrale risarcimento del danno all’assicurazione, per:

  • consapevole circolazione illegale del mezzo (ladri, rapinatori, terroristi);
  • se il terzo trasportato è corresponsabile nell’aver causato il danno, non allacciando le cinture di sicurezza – per esempio – o il casco in moto;
  • caso fortuito: secondo dottrina e giurisprudenza maggioritaria deve essere inteso come “evento naturale, eccezionale ed imprevedibile, escludendo la condotta umana atta a causare l’evento, proprio perché nello stesso articolo vi è esplicitamente il richiamo a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti”.

In base a recenti sentenza della Corte di Cassazione poi il caso fortuito deve essere interpretato in senso giuridico, comprendendo anche le condotte umane, anche se in effetti questa definizione potrebbe essere considerata anche in contrasto con la ratio della norma che vuole tutelare il terzo trasportato.

Sinistro tra due o più veicoli

Secondo la norma il terzo trasportato può chiedere il risarcimento solo ed esclusivamente se nell’incidente sono coinvolti almeno due veicoli. È possibile in generale agire per la propria tutela in due modi:

  • con azione ex art. 141 Codice delle Assicurazioni, si ha diritto al risarcimento a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti;
  • con azione ex art. 2054 c.c.- 144 Codice delle Assicurazioni, con l’onere di dimostrare la responsabilità dei soggetti coinvolti.

Incidente senza scontro tra i mezzi o con veicolo non assicurato

Per applicare la procedura ex art. 141 D.lgs.

n. 209/2005 i due (o più) veicoli coinvolti non devono necessariamente aver provocato collisione/scontro tra loro nel sinistro. E quindi l’articolo 141 Codice delle Assicurazioni può essere applicato in tutte le ipotesi escluse dall’art. 2054 comma 2 c.c., dove è assolutamente necessario invece lo scontro.

Attenzione: se il mezzo coinvolto nel sinistro non è assicurato assicurato (o non è stato identificato), allora il terzo trasportato può ricorrere all’ex art. 141 nei confronti dell’assicurazione del mezzo sul quale viaggiava, senza per forza richiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia per le vittime della strada.