Il passaggio di proprietà va fatto quando si acquista un’auto usata e non farlo per risparmiare comporta sanzioni piuttosto pesanti. Di seguito troverete una guida completa con tutto quello che c’è da sapere su questo argomento.
Quando bisogna registrare il passaggio di proprietà?
Il passaggio di proprietà va registrato entro sessanta giorni dall’autentica della firma del venditore sull’atto di vendita di un veicolo usato acquistato.
Se si autentica la firma del venditore sull’atto di vendita allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) del PRA oppure della Motorizzazione Civile è obbligatorio subito dopo aver autenticato la firma richiedere la registrazione del passaggio di proprietà. La contestualità dell’autentica della firma e della richiesta del passaggio di proprietà garantisce la certezza giuridica dell’aggiornamento dell’archivio del PRA con i dati del nuovo proprietario del veicolo.
Dove va registrato il passaggio di proprietà?
All’unità territoriale ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che rilascerà il certificato di proprietà digitale aggiornato. Bisogna inoltre richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC).
Cosa succede a chi non aggiorna il certificato di proprietà digitale e la carta di circolazione?
In caso di controllo su strada sono previste sanzioni monetarie e il ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94 del Codice della Strada.
Cosa recita l’art. 94 del Codice della Strada?
L’art. 94 del Codice della Strada – relativo alle formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario – recita così: “In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà”.
Il comma 3 dice che “Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526” mentre il comma 4 stabilisce che “Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 353 a euro 1.762”.
È possibile richiedere il passaggio di proprietà di un veicolo anche dopo i 60 giorni?
Certo, anche se bisogna pagare di più. Oltre all’importo dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) bisogna sborsare la sanzione per il ritardato pagamento (pari al 30% dell’importo dell’IPT dovuta) e gli interessi legali (dovuti sulla sola IPT).
La sanzione del 30% prevista in caso di mancato versamento dell’imposta entro le prescritte scadenze è ridotta della metà (15%) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Inoltre, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari ad un quindicesimo (pari all’1% per ciascun giorno di ritardo).
Quali problemi possono sorgere dal mancato passaggio di proprietà?
Il mancato passaggio di proprietà all’ufficio provinciale ACI determina l’applicazione di sanzioni amministrative per l’acquirente e conseguenze sul piano civile e fiscale per il venditore rimasto intestatario al PRA per l’inadempienza dell’acquirente.
In poche parole, fino a quando il passaggio di proprietà non viene registrato al PRA il precedente proprietario risulta ancora intestatario del veicolo e può essere chiamato a rispondere delle conseguenze derivanti dal presunto possesso del veicolo.