Cosa succede se non ci si registra al Pubblico Registro Automobilistico (e perché ora è più difficile non farlo)

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L'acquisto di un'auto nuova o usata comporta il disbrigo di diverse pratiche burocratiche. Tra queste anche l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico

L’acquisto di un’auto usata è sempre un momento delicato. Prima bisogna trovare quella giusta, poi effettuare una serie di controlli e, infine valutare il prezzo, anche in virtù della presenza o meno di garanzia.

Ma aspetta, anche una volta che ne sei entrato in possesso devi ricordarti di fare la registrazione del passaggio di proprietà, una delle pratiche burocratiche legate al possesso di un’automobile tra le meno conosciute, ma estremamente importante. Vediamo quindi cosa succede se non ci si registra al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Il PRA è infatti l’elenco dove sono registrate tutte le auto circolanti nel territorio italiano, e ogni volta che si acquista un’auto bisogna iscriversi, anche se usata. Se non lo si fa, o si compie qualche errore, si incorre in sanzioni. Scopriamo quali sono, oltre a comprendere le tempistiche e le modalità per non avere problemi e cosa deve fare un venditore se l’acquirente non registra l’auto al PRA.

Non solo, ma vedremo perché con l’entrata in vigore del Documento Unico è ora più difficile non registrarsi al PRA.

Cos'è il Pubblico Registro Automobilistico

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Il PRA, Pubblico Registro Automobilistico, è l’elenco pubblico nel quale devono essere registrate tutte le auto circolanti nel nostro Paese.

Qui troviamo tutti dati dei veicoli, come la data di prima immatricolazione, i proprietari (precedenti e attuale), i dati tecnici e altre informazioni riguardanti il mezzo.

A ogni veicolo è associato un documento di attestazione, chiamato Certificato di Proprietà (CDP), che attesta lo stato giuridico attuale del veicolo. Questo documento fino al 2015 era in formato cartaceo, ma dal 5 ottobre 2015 viene emesso solo in formato digitale (CDPD). Per ogni pratica viene quindi emessa un’attestazione che contiene un riferimento identificativo (ID), che consente di verificarne l’autenticità.

Attraverso questo ID, è possibile accedere a queste informazioni tramite una visura (per i privati, solo per visure riferite solo al proprio codice fiscale). Il che consente di sapere prima di tutto se un veicolo è registrato, poi tutte le informazioni che lo riguardano, come eventuali passaggi di proprietà, e quindi tracciarne la storia.

L’iscrizione al PRA avviene al momento del primo acquisto dell’automobile tramite il pagamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT); in caso di successivi passaggi di proprietà, invece, si dovranno effettuare delle modifiche alla trascrizione, aggiornando i dati del proprietario.

Cos'è il Documento Unico

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C’è un altro aspetto da considerare. Dal 1° ottobre 2021, è diventato obbligatorio il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU). Questo documento riunisce nello stesso modulo il certificato di proprietà, il PRA, e il libretto di circolazione, rilasciato dalla Motorizzazione civile.

Quindi il Certificato di Proprietà e la Carta di Circolazione sono stati sostituiti dal Documento Unico dell’Automobilista, un documento cartaceo rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), che contiene sia i dati di circolazione sia di proprietà dei veicoli.

Il Documento Unico di circolazione è a tutti gli effetti un libretto di circolazione, con la differenza che nel riquadro in basso a destra sono indicati anche i dati presenti nel PRA, ovvero quelli relativi alla situazione giuridico patrimoniale del veicolo.

Con l’introduzione del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà, si è cercato di allineare i due archivi sopra menzionati, in modo da ridurre significativamente i casi di mancata registrazione al PRA.

Cosa fare per registrarsi al PRA: modalità e tempistiche

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La registrazione al PRA avviene in due momenti: all’acquisto di un’auto nuova o in caso di passaggio di proprietà, quando si compra un’auto usata.

Nel primo caso, è di fatto impossibile non registrarsi al PRA, in quanto è direttamente il concessionario a occuparsi delle pratiche burocratiche. La IPT, infatti, è una delle tante voci che compongono il prezzo finale del veicolo.

Quando invece si compra un’auto usata, in particolare nel caso di compravendita tra privati, la situazione è diversa. Entro sessanta giorni dalla formalizzazione dell’acquisto (ovvero la firma del venditore) sull’atto di vendita l’acquirente deve richiedere il passaggio di proprietà al PRA e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV), con il conseguente rilascio del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) a proprio nome.

Come avviene questo? Se si richiede passaggio di proprietà e registrazione contestualmente, venditore e acquirente dovranno rivolgersi a uno STA (Sportello Telematico dell’Automobilista) per formalizzare il passaggio di proprietà ed effettuare così il cambio di intestazione al PRA. Questi possono essere:

  • le unità territoriali dell’ACI
  • gli uffici della Motorizzazione Civile
  • le delegazioni degli Automobile Club e le agenzie pratiche auto abilitate

Gli STA provvederanno al rilascio del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo, nel quale come abbiamo spiegato sono annotati i passaggi di proprietà e dello stato giuridico del veicolo.

Un aspetto importante da considerare è che se si autentica la firma del venditore sull’atto di vendita direttamente a uno STA del PRA oppure della Motorizzazione Civile, è obbligatorio richiedere contestualmente il rilascio del DU. In questo modo è garantita la certezza giuridica dell’aggiornamento degli archivi degli uffici della Motorizzazione e del PRA.

In alternativa sarà l’acquirente che dovrà andare a uno STA per effettuare la registrazione dopo aver finalizzato l’acquisto, entro 60 giorni.

I costi della pratica comportano il pagamento dei seguenti importi:

  • IPT, cifra che varia a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza
  • emolumenti ACI (27 euro)
  • Imposta di bollo
  • 32 euro per l’Istanza Unificata + 16 euro per il DU (più i costi per i versamenti postali)
  • 10, 20 euro per i diritti DT
  • 16 euro per l’imposta di bollo se l’atto viene redatto in forma digitale presso lo STA.

A questa cifra bisogna aggiungere la tariffa del servizio, in caso ci si rivolga a un’agenzia pratiche auto.

Sembra tutto molto semplice, vero? Il problema è che se non si effettua la firma e la registrazione nello stesso momento, si può rischiare di scordarsene. Vediamo cosa succede, in quanto tanto l’acquirente quanto il venditore andranno incontro a sanzioni pecuniarie e conseguenze sul piano civile e fiscale.

 

Cosa succede se non ci si registra al PRA: le sanzioni

Cosa accade, però, se per un qualsiasi motivo, non ci si registra al PRA? La questione è disciplinata dall’articolo 94 del Codice della StradaFormalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario”, che stabilisce tempistiche, modalità e sanzioni in caso di ritardi o errori nella registrazione al PRA.

Se non ci si registra al PRA entro le tempistiche concesse (60 giorni), l’acquirente dovrà mettere in conto sanzioni pecuniarie, mentre il venditore potrà essere chiamato a risponderne di fronte a un giudice.

Fino a che il passaggio di proprietà non viene formalizzato presso gli uffici ACI territoriali, infatti, chi vende resta il formale proprietario del veicolo. In caso di mancato pagamento del bollo, infrazioni, incidenti o danni, dunque, verrà chiamato a risponderne nelle sedi opportune.

Questo è principale motivo dell’introduzione del DU: per ridurre i casi di mancata registrazione al PRA. Il mancato passaggio di proprietà al PRA si verificava principalmente prima dell’entrata in vigore del DU e delle procedure dello STA, quando venivano aggiornati in momenti diversi l’archivio del PRA gestito dall’ACI e l’Archivio Nazionale dei Veicoli gestito dalla Motorizzazione Civile con il conseguente rilascio disgiunto della carta di circolazione e del certificato di proprietà.

L’introduzione del DU presuppone il costante allineamento dei due archivi, riducendo quindi i casi di mancata registrazione al PRA.

In ogni caso, se non hai effettuato la registrazione al PRA nulla è perduto: è possibile rimediare, e prima lo si fa, minori saranno le sanzioni.

Cosa fare in caso di mancata registrazione al PRA

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Trascorsi i due mesi dalla vendita dell’automobile (che ricordiamo avviene con l’autentica della firma del venditore), è comunque possibile richiedere il passaggio di proprietà di un veicolo.

Ovviamente, oltre all’IPT è previsto il pagamento di una sanzione per il ritardato pagamento, che corrisponde a una percentuale dell’importo dell’IPT, e gli interessi legali (dovuti sulla sola IPT).

Se la registrazione avviene con un ritardo non superiore a 15 giorni, si paga l’1% dell’IPT per ogni giorno di ritardo, mentre se avviene entro 90 giorni di ritardo la percentuale dell’IPT relativa alla sanzione è del 15%.

Nel caso la registrazione avvenga oltre i 90 giorni, si paga il 30% dell’IPT come sanzione.

In alternativa, è possibile pagare la sanzione in misura ridotta richiedendo il ravvedimento operoso. Questo strumento consente di applicare delle riduzioni della sanzione dell’IPT, nel caso il versamento avvenga contestualmente al pagamento dell’IPT e degli interessi legali sull’imposta base (senza la sanzione). Ecco le riduzioni della sanzione IPT nel caso la richiesta venga presentata (con riferimento alla scadenza del termine del versamento):

  • entro 15 giorni (dal 61° al 75° giorno), la sanzione del 15% è ridotta a 1/10 per il primo mese di ritardo (pari all’1,5%) e di un ulteriore quindicesimo (pari allo 0,1%)
  • dopo i primi 15 giorni ed entro 30 giorni (dal 76° al 90° giorno), la sanzione del 15% è ridotta a 1/10 (pari all’1,5%)
  • dopo 30 giorni ed entro 90 giorni (dal 91° giorno al 150° giorno),  la sanzione del 15% è ridotta a 1/9 (pari all’1,67%)
  • dopo 90 giorni (quindi dal 151° giorno) ma entro un anno, la sanzione del 30% è ridotta a 1/8 (pari al 3,75%)
  • dopo un anno ma entro due anni, la sanzione del 30% è ridotta ad 1/7 (pari al 4,29%)
  • dopo due anni, la sanzione del 30% è ridotta a 1/6 (pari al 5%)

Chi rischia di più, però è il venditore: cosa può fare per richiedere la registrazione al PRA e tutelarsi? Andiamo a scoprirlo.

Mancata registrazione da parte dell'acquirente: cosa può fare il venditore

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Ma cosa succede se un acquirente non registra l’auto al PRA dopo l’acquisto? Il venditore, come abbiamo visto, rischia guai con la legge, sia sul piano civile che fiscale.

La legge però viene in suo soccorso, dandogli la possibilità di chiedere la registrazione al PRA. Due sono le modalità a sua disposizione a seconda del fatto che si abbia o meno l’atto di vendita: la Registrazione a tutela del venditore e il ricorso al Giudice di pace.

Nel primo caso, il venditore può chiedere al PRA la registrazione dell’originaria dichiarazione di vendita, oppure di un nuovo atto di vendita in cui rinnova la dichiarazione di vendita già precedentemente effettuata.

Dovrà presentare una dichiarazione di vendita resa nella forma della scrittura privata autenticata (presso uno STA), e il modello NP3C che puoi trovare qui.

I costi da affrontare sono l’IPT, gli emolumenti ACI (27 euro) e l’imposta di bollo per la registrazione al PRA (32 euro). Se ci si rivolge a un’agenzia pratiche auto bisognerà pagare una tariffa per il servizio.

Se invece non si ha l’atto di vendita autenticato, bisogna fare ricorso al Giudice di pace (o al Giudice ordinario, in caso del valore del veicolo). In questo caso si potrà ottenere una sentenza che dichiari l’avvenuta vendita del veicolo a favore dell’acquirente che non ha registrato il passaggio di proprietà al PRA.

Il venditore dovrà spiegare i fatti, indicare i dati dell’acquirente e produrre le prove, anche testimoniali, che documentano l’avvenuta vendita, come la fotocopia dell’atto di vendita e / o la prova del pagamento ricevuto sul proprio conto.

A questo punto, nel caso di accoglimento il giudice emetterà una sentenza, che costituirà documento idoneo per la richiesta del passaggio di proprietà. Quindi si può andare a uno STA con la sentenza in copia conforme all’originale e in bollo e il modello NP3C per richiedere la registrazione al PRA.

I costi sono gli stessi visti poche righe sopra.

 

Quando avviene la cancellazione dal PRA

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Come puoi immaginare, quindi, un’auto deve obbligatoriamente essere iscritta al PRA, in quanto ne certifica l’esistenza.

Ci sono alcune situazioni in cui ne avviene la cancellazione, ovvero la radiazione, ovvero quando viene demolita, in caso di distruzione o esportazione, per fermo amministrativo o anche nel caso non si paghi il bollo per tre anni di seguito (radiazione d’ufficio).